INCENDIO DANNI
Incendio danni diretti
È la copertura che obbliga la Società a risarcire i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
- Incendio
- Fulmine
- Esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi
- Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; è inoltre possibile estendere la copertura agli eventi speciali ed ai catastrofali.
Incendio danni indiretti
È la copertura che obbliga la Società ad indennizzare l'Assicurato delle perdite che possano derivargli da interruzione totale o parziale causata all'attività dichiarata da un sinistro che abbia colpito i beni assicurati nella sezione "Incendio danni diretti".